Istanza di riduzione in caso di violazione delle porzioni legittime
Se la divisione di un’eredità viola le porzioni legittime, gli eredi sfavoriti possono reagire con la cosiddetta istanza di riduzione.
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A seguito di una istanza di riduzione da parte di uno o più eredi svantaggiati dalla divisione dell’eredità, la quota degli eredi favoriti viene ridotta – a patto che i primi dimostrino di avere ragione. Un erede legittimo non deve pertanto rassegnarsi al fatto che la sua eredità protetta da legittima venga gravata da oneri, condizioni o diritti di usufrutto.
L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il disponente ha accordato al coniuge il diritto di usufrutto su tutta l’eredità. In questo caso, solo i figli non comuni possono rivendicare la loro porzione legittima, a condizione che non abbiano in precedenza rinunciato all’eredità per mezzo di un contratto successorio.
Gli altri eredi devono invece accettare, con o senza contratto successorio, di poter disporre della loro porzione legittima solo quando anche l’altro genitore morirà o si risposa.
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Termini di scadenza
Il diritto all’istanza di riduzione decade un anno dopo che un erede è venuto a sapere della violazione della sua porzione legittima. Di norma tale scadenza decorre dall’apertura del testamento.
Un testamento si può impugnare anche quando si rileva un errore di forma o se chi lo ha redatto non era capace di discernimento. Il secondo caso si verifica se il testatore, alla sua formulazione, aveva già dato segni di non essere più in possesso delle sue facoltà, magari a seguito a un disturbo psichico.