Il patrimonio successorio nelle coppie sposate
Alla morte di un coniuge vanno distinti i beni patrimoniali del defunto da quelli del partner superstite. Questo processo è denominato liquidazione del regime dei beni. Da questa ripartizione dipende la quota del patrimonio coniugale che il coniuge superstite deve dividere con gli altri eredi.
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Determinante per tale ripartizione è il regime dei beni scelto dai coniugi. Il sistema svizzero prevede tre regimi dei beni: la partecipazione agli acquisti, la separazione dei beni e la comunione dei beni.
Legga regolarmente i nostri consigli su AVS, cassa pensioni e 3° pilastro:
Se i coniugi non stipulano un altro regime dei beni, si applica automaticamente la partecipazione agli acquisti. In questo regime i beni sono suddivisi in beni propri e acquisti.
È incluso nei beni propri di un coniuge:
- tutto ciò che egli apporta nel matrimonio;
- tutto ciò che egli eredita o riceve in donazione durante il matrimonio;
- l’aumento di valore sui beni propri (ad es. utili di corso in caso di azioni e obbligazioni o l’aumento di valore in caso di immobili);
- gli oggetti di uso personale (abiti, gioielli, ecc.);
- pretese di riparazione morale derivanti da assicurazioni contro gli infortuni o di responsabilità civile.
Rientrano negli acquisti in particolare:
- i risparmi accumulati durante il matrimonio provenienti dal reddito da lavoro di entrambi i partner;
- redditi provenienti da beni propri (ad esempio interessi e dividendi su obbligazioni e azioni, pigioni di immobili).
In caso di liquidazione del regime dei beni, il partner superstite conserva i beni propri che gli appartengono e la metà degli acquisti comuni. Non è tenuto a dividere questa parte del patrimonio con gli altri eredi del defunto.
L’altra metà degli acquisti e i beni propri del defunto confluiscono nella successione. In base alla successione legittima, al coniuge superstite e ai discendenti del defunto spetta un mezzo a ciascuno di tale metà. Se il defunto non lascia discendenti, il coniuge riceve almeno tre quarti dei beni della successione.