Successione

Calcolo degli acquisti

In un matrimonio con regime di partecipazione agli acquisti, ogni coniuge dispone del proprio patrimonio. Sostanzialmente, quando uno dei due muore, tutto quello che entrambi hanno accumulato durante il matrimonio rientra negli acquisti.

Isabella Tarchini
Esperta in successione

Alla liquidazione del regime dei beni, al partner superstite non restano solo i suoi beni propri ma anche la metà degli acquisti: questa parte del patrimonio è sua e non deve dividerla con nessun altro erede.

Scheda informativa

Matrimonio e denaro: ciò che sfugge alle coppie sposate

Questa scheda informativa le spiega quali sono gli errori più diffusi tra i coniugi e perché questi possono avere effetti incisivi. 

Gli acquisti possono presentare un bilancio positivo o negativo, a seconda dell’ammontare dei debiti di un coniuge.  Il saldo positivo si chiama "aumento" ed è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, una volta dedotti i debiti; il saldo negativo si chiama "diminuzione". 

Nel patrimonio successorio del defunto figurano i suoi beni propri, la metà del proprio aumento e la metà dell’aumento dell’altro. Eventuali diminuzioni non vengono computate al partner. Eventuali diminuzioni non vengono computate al partner.

Compensi

La liquidazione del regime dei beni più semplice si verifica quanto un oggetto è stato finanziato da un’unica fonte – come nel caso di una moglie che eredita una casa e provvede a ristrutturarla con soldi suoi: la proprietà resta tra i suoi beni propri per intero. 

La ripartizione diventa più difficile quando non vi è più distinzione tra i fondi degli acquisti e quelli dei beni propri di uno o di entrambi i partner. In tali casi, sussiste un diritto di risarcimento da una massa salariale all’altra.

Un esempio: un marito acquista articoli di arredamento per un valore di 40'000 franchi. Di questi, 30'000 franchi vengono erogati dalla massa degli acquisti, mentre 10'000 franchi dalla massa dei beni propri della moglie. Nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, la moglie ha diritto a un rimborso di 10'000 franchi che potrà far valere sul patrimonio degli acquisti: tale somma sarà pertanto nuovamente accreditata ai suoi beni propri.

Partecipazione al plusvalore

Se un coniuge ha contribuito, senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione dei beni dell’altro (es: interessi maturati da un prestito), il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni. Di contro, in caso di perdita, non deve partecipare. Riceve in restituzione il capitale investito per intero, anche se nel frattempo il valore si è ridimensionato.  I coniugi possono modificare o escludere la partecipazione legittima al valore aggiunto. Di contro, in caso di perdita, non deve partecipare.
 

Liquidazione del regime dei beni (esempio)


Anticipi sull’eredità e donazioni

Anche gli anticipi sull’eredità e le donazioni erogate dal patrimonio da un coniuge senza il consenso dell’altro vengono reintegrate alla liquidazione del regime dei beni.  Donazioni alle persone che, a seguito della successione legale, restano a mani vuote, vengono compensate unicamente se avute luogo negli ultimi cinque anni.