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Comunione dei beni: quando è consigliabile?

Il patrimonio coniugale può essere costituito in larga misura da beni propri dei singoli coniugi – soprattutto se ci si sposa tardi. In tale evenienza, il coniuge economicamente più debole, alla morte del partner più facoltoso, trarrebbe più beneficio da un regime di comunione dei beni che da una partecipazione agli acquisti. 

Isabella Tarchini
Esperta in successione
Aggiornato in data
28 novembre 2024

I coniugi che hanno optato per il regime di partecipazione agli acquisti possono stabilire mediante convenzione matrimoniale che il partner superstite riceva tutti gli acquisti, vale a dire la parte del patrimonio che la coppia ha messo assieme durante la vita coniugale. Ciò significa che, alla morte di un coniuge, tra tutti i suoi eredi viene diviso solo il suo patrimonio, cioè quello che ha portato nel matrimonio o che ha eventualmente ereditato durante la vita coniugale.

Scheda informativa

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Se, tuttavia, gran parte del patrimonio coniugale è costituita da beni propri, potrebbe essere auspicabile cambiare regime per tutelare il partner superstite. Lo si può fare mediante una convenzione matrimoniale. Con la comunione dei beni, l’intero patrimonio rientra in pratica nei cosiddetti beni comuni, che appartengono a entrambi i coniugi – metà ciascuno. Fanno eccezione solo gli effetti personali e i diritti alla riparazione morale.

Per avere un’idea, ecco un esempio: un uomo si sposa portando nel matrimonio un capitale di 500'000 franchi. Durante la vita coniugale risparmia con la moglie un patrimonio di 100'000 franchi (acquisti). Nel frattempo, hanno due figli. Avendo la coppia scelto il regime di partecipazione agli acquisti, la moglie, dopo la morte del marito, ha diritto a 325'000 franchi, mentre ciascun figlio a 275'000 franchi (tabella). Anche se la coppia stabilisce mediante convenzione matrimoniale che il partner superstite debba ricevere tutti gli acquisti, ai figli spettano comunque 250'000 franchi a testa.

Affinché la moglie risulti meglio tutelata, si dovrebbe preferire il regime di comunione dei beni. In questo modo, alla morte del marito, le spetterebbero di diritto 300'000 franchi e dovrebbe dividere con i figli solo i restanti 300'000 franchi. Riceverà dunque 450'000 franchi.

Inoltre, i coniugi possono stabilire mediante convenzione matrimoniale che tutti i beni vengano assegnati al partner superstite. In questo esempio, i figli hanno tuttavia diritto alle porzioni legittime per un ammontare pari a 75'000 franchi. Tale provvedimento è dunque adatto soprattutto per coppie sposate senza figli – né comuni né da relazioni precedenti.

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