Previdenza

Consiglio federale: in futuro sarà possibile recuperare versamenti 3a mancati

In futuro si potranno eseguire riscatti anche nella previdenza privata. Questo permette di recuperare i versamenti mancati e di risparmiare sulle imposte. Ci sono però alcune restrizioni di cui tenere conto.

Michael Imbach
Responsabile VZ Ticino
Pubblicato in data
20 novembre 2024

Su mandato del Parlamento, il Consiglio federale ha deciso di consentire i riscatti retroattivi nel pilastro 3a. La misura sarà applicata a partire dal 2025. Chi, per uno o più anni, non ha eseguito versamenti o ha versato solo un importo inferiore al tetto massimo consentito potrà recuperarli in anni successivi. In questo modo, è possibile colmare retroattivamente le rispettive lacune. Anche l’importo del riscatto può essere dedotto per intero dal reddito imponibile, il che è possibile già oggi per i contributi ordinari 3a.

Ci sono però alcune restrizioni di cui tener conto:

  • i riscatti retroattivi sono consentiti per massimo dieci anni – per esempio, per versamenti mancati nel 2025, sarà possibile eseguire il riscatto nel 2027 o nel 2035;
  • lacune contributive precedenti il 2025 non possono essere colmate mediante questa misura. Pertanto, chi in passato non ha mai versato alcun contributo nel pilastro 3a o ha versato solo importi inferiori al tetto massimo consentito non potrà più colmare le rispettive lacune. I primi riscatti retroattivi saranno 
  • i riscatti sono autorizzati solo per gli anni durante i quali si è percepito un reddito AVS in Svizzera. Di conseguenza, chi non lavora – ad esempio nel 2025 – non potrà recuperare il versamento 3a mancato in quell’anno;
  • si è legittimati a versare un riscatto retroattivo solo se nell’anno in cui si effettua il versamento si percepisce un salario soggetto ad AVS;
  • prima di procedere al riscatto retroattivo per un anno perso, è necessario versare il contributo annuo regolare. Inoltre, è possibile, in aggiunta al contributo regolare, effettuare un riscatto per un importo pari al cosiddetto "piccolo contributo" (importo di riscatto per persone che esercitano un’attività lucrativa affiliate a una cassa pensioni). Per il 2025, ad esempio, l’importo è pari a 7258 franchi. Questa regola vale anche per gli attivi senza cassa pensioni, dunque principalmente per i lavoratori autonomi.

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