Previdenza

Riscatto nel pilastro 3a: può sfruttare questa nuova opportunità?

D’ora in avanti sarà possibile recuperare versamenti 3a mancati. Questo consente di colmare lacune previdenziali e risparmiare sulle imposte. Ci sono però alcune restrizioni di cui tenere conto.

Michael Imbach
Responsabile VZ Ticino
Pubblicato in data
01 Gennaio 2025

Una decisione molto attesa da tanti attivi in Svizzera: d’ora in avanti, sarà possibile eseguire riscatti nel pilastro 3a. È quanto ha stabilito il Consiglio federale. Sinora, questa opzione non esisteva: i versamenti nella previdenza vincolata non potevano essere riscattati. Veniva negata anche la possibilità di colmare la lacuna contributiva derivante da un versamento parziale – cioè inferiore al tetto massimo consentito. Ora la situazione cambia, seppure con delle restrizioni. 

D’ora in avanti, chi non ha versato contributi nel pilastro 3a o ne ha versato solo una parte potrà colmare le rispettive lacune contributive con riscatti retroattivi per i dieci anni precedenti. Attenzione: lacune generate prima del 2025 non possono essere recuperate. I primi riscatti saranno quindi possibili a partire dal 2026 – vale a dire per i versamenti 3a mancati nel 2025.

Scheda informativa

Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere

Dal 2025, chi è attivo professionalmente potrà eseguire riscatti retroattivi nel pilastro 3a, ma con alcune restrizioni.

È inoltre necessario aver conseguito un reddito soggetto ad AVS sia nell’anno in cui si vuole colmare la lacuna contributiva, sia in quello in cui si vuole eseguire il versamento. Prima di procedere al riscatto retroattivo per un anno perso, è necessario versare l’importo massimo del contributo annuo ordinario, pari a 7258 franchi (2025) per dipendenti affiliati a una cassa pensioni.

Anche i lavoratori autonomi potranno versare come riscatto al massimo il ''piccolo contributo'' – anche se rilevano una lacuna più significativa. 

Attenzione al prelievo a più riprese

Dopo i 60 anni, è necessario fare attenzione che i riscatti non si sovrappongano alla riscossione scaglionata degli averi 3a. In molti, infatti, versano o hanno versato i contributi 3a in più soluzioni, con l’intenzione di riscuoterli per gradi prima del pensionamento. Questo perché il prelievo scaglionato è fiscalmente più vantaggioso. Tuttavia, chi inizia a riscuotere uno dei depositi 3a già a 60 anni non potrà più eseguire riscatti – anche se le altre soluzioni 3a restano integre. Se invece si continua a lavorare oltre i 65 anni, sarà possibile continuare a versare contributi nel pilastro 3a e pure ad eseguire riscatti 3a.

Per eseguire un riscatto, è d’obbligo inoltrare domanda per iscritto alla fondazione di previdenza, alla banca o all’assicurazione presso cui si detiene il deposito 3a. 
Quando, successivamente, si compilerà la dichiarazione d’imposta, si andrà a integrare il riscatto: infatti, i riscatti 3a, così come i contributi 3a ordinari, possono essere dedotti dal reddito imponibile riportandoli nella dichiarazione fiscale.

Vuole evitare errori nell’eseguire un riscatto 3a? Ordini la nuova scheda informativa gratuita sull’argomento. Oppure fissi un appuntamento presso la succursale VZ a lei più vicina.